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Sez. L, Sentenza n. 9031 del 06/07/2000 (Rv. 538285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Retribuzione minima oraria quale base dei contributi dovuti - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione minima oraria da assumere quale base dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638 tenendo presente che, riguardo all'obbligazione contributiva previdenziale relativa al suddetto rapporto di lavoro a tempo parziale per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n.863 del 1984 (che ha regolato il contratto di lavoro a tempo parziale), può farsi riferimento al minimo orario solo quando lo stesso sia pari o più favorevole rispetto al minimo giornaliero, dovendosi in ogni altro caso applicare invece quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)