Sez. L, Sentenza n. 2407 del 26/02/1993 (Rv. 481134 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Retribuzione minima oraria quale base dei contributi dovuti - Determinazione - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, per la prima volta disciplinato dall'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con legge n. 863 del 1984) nell'ambito di una normativa volta al sostegno ed all'incremento dei livelli occupazionali, la disposizione del quinto comma del citato art. (secondo la quale la retribuzione minima oraria da assumere quale base dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638) va interpretata - in conformità ai principi dettati dagli artt. 3, 35 e 38 Cost. ed al fine di non penalizzare il lavoro part-time in contrasto con la suindicata "ratio" - nel senso che, riguardo all'obbligazione contributiva previdenziale relativa al suddetto rapporto di lavoro a tempo parziale, può farsi riferimento al minimo orario solo quando lo stesso sia pari o più favorevole rispetto al minimo giornaliero, dovendosi in ogni altro caso applicare invece quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Preleggi art. 12, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)