Sez. 6, Sentenza n. 18306 del 12/03/2004 Cc. (dep. 20/04/2004) Rv. 229413 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Allegazione da parte dello Stato richiedente dei requisiti di identificazione dell'estradando - Necessità - Condizioni- Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. (nella specie, la Corte ha affermato che la mancata allegazione delle impronte delle linee papillari, dedotta dal ricorrente, incidendo piuttosto sulla riferibilità del fatto-reato all'estradando, era attinente al merito della vicenda processuale, sulla quale il giudice italiano non può interloquire).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700 com. 2 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 700 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)