Sez. 6, Sentenza n. 1620 del 17/04/1996 Cc. (dep. 07/06/1996) Rv. 205022 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Domanda e documentazione | Necessità di allegazioni da parte dello Stato richiedente ai fini della esatta individuazione dell'estradando - Limite.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Domanda e documentazione
Quando agli atti del procedimento sussiste la certezza che l'estradando all'estero sia la persona a cui sono attribuiti i fatti che l'autorità straniera le contesta, nessuna conseguenze negativa può trarsi dalla totale o parziale omissione delle allegazioni che l'art. 700 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. impone allo Stato richiedente ai fini dell'esatta individuazione del soggetto di cui è domandata l'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700 com. 2 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 700 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)