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Sez. L, Sentenza n. 3209 del 04/03/2003 (Rv. 560848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Potere di rettifica da parte dell'INAIL per errori nella determinazione dell'inabilità - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Condizioni - Termine decennale di decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Eventuali successive conferme dell'errore in sede di revisione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In forza del disposto di cui all'art. 9, primo comma, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)