Sez. L, Sentenza n. 10842 del 16/08/2000 (Rv. 539610 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Potere di rettifica da parte dell'Inail per errori nella determinazione dell'inabilità - Disciplina ex art. 9 D. Lgs. n. 38 del 2000 - Condizioni - Termine decennale di decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Verifica giudiziale dell'errore - Esistenza di un procedimento per la rettifica o per la revisione della rendita - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In forza del disposto di cui all'art. 9, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato - non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione - , ed inoltre l'errore assume rilevanza ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea; e, in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenuto mutamento delle condizioni dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)