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Sez. 5, Sentenza n. 39 del 23/11/1966 Ud. (dep. 30/12/1966) Rv. 103078 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - QUESTIONI DEDUCIBILI - OMESSA DEDUZIONE CON L'APPELLO - NON DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA COL RICORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103078-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - QUESTIONI DEDUCIBILI - OMESSA DEDUZIONE CON L'APPELLO - NON DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA COL RICORSO - LIMITI.*

In base al principio desunto dall'art 525 cod proc pen non sono proponibili, quali motivi di ricorso per Cassazione, questioni che esorbitano dai limiti entro i quali il procedimento e stato devoluto al giudice d'appello, poiche sui punti che potevano essere, ma non sono stati investiti con la proposizione del gravame, la sentenza del primo giudice acquista autorita di cosa giudicata; ne il giudice di appello ha, pertanto, l'Obbligo di motivare in ordine ad essi la sua decisione; a meno che si tratti di questioni che possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento o di errori di giudizio riflettenti punti di diritto sostanziale deducibili per la prima volta nel giudizio di Cassazione, senza che occorra svolgere accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame in Sede di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 525, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)