Sez. 5, Sentenza n. 680 del 05/05/1967 Ud. (dep. 12/07/1967) Rv. 104987 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Fuori del caso di ricorsi diretti contro provvedimenti inappellabili (rispetto ai quali qualsiasi violazione di legge compiuta dal giudice di primo grado, purche compresa tra quelle indicate nell'art 524 cod proc pen, puo essere addotta come motivo di ricorso dalla parte legittimata e interessata), costituisce un limite ai poteri di cognizione del supremo collegio il principio della natura limitatamente devolutiva dell'appello e della progressione per gradi del procedimento e consistente nella impossibilita di far valere, come motivi di Cassazione, vizi del provvedimento di primo grado che avrebbero dovuto previamente essere dedotti con i motivi di appello. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile un ricorso con il quale si deduceva come unico mezzo di annullamento il difetto di motivazione della sentenza di appello circa la tesi, prospettata solo al dibattimento in detto grado, che il fatto commesso dall'imputato doveva qualificarsi ricettazione fallimentare anziche concorso in bancarotta fraudolenta). (prima parte, Conf 103078, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 525, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)