Sez. 3, Sentenza n. 15047 del 15/07/2005 (Rv. 583688 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie di valore eccedente euro 1.032, 91 - Criteri di determinazione - Artt. 10 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Giudizio secondo diritto - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Appello - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le sentenze del giudice di pace, nei casi in cui il valore della controversia eccede euro 1.032, 91 (valore determinabile in base agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.), dovendo essere decise secondo diritto, sono impugnabili con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)