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Sez. U, Sentenza n. 16162 del 15/11/2002 (Rv. 558550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie di valore eccedente euro 1.032, 91 - Criteri di determinazione - Artt. 10 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Giudizio secondo diritto - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Appello - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace, nei casi in cui il valore della controversia eccede euro 1.032, 91 (valore determinabile in base agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi tenendo conto dell'ampliamento del "petitum" nel corso del giudizio di primo grado, realizzatosi senza variazione del fatto giuridico posto a base della pretesa), dovendo essere decise secondo diritto, sono impugnabili con l'ordinario mezzo dell'appello "ex" art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)