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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 533 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:533
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3819

  • Pena
  • Pene detentive
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicazione
  • Reati puniti con pena pecuniaria o pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata inammissibile con precedente sentenza in quanto implicante una non consentita richiesta di pronuncia additiva. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva). - Cfr. S.nn. 148/1984 e 350/1985.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Massima n. 3820

  • Pena
  • Pene detentive
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicazione
  • Condizione
  • Parere favorevole del pubblico ministero
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale la cui rilevanza è subordinata all'accoglimento di altra questione dichiarata, invece, manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost. - degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto subordinano al parere favorevole del pubblico ministero la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive). - Cfr. S.n. 120/1984.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81 dell'anno 1984; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia, con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.) e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost.;
punto 2
Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148 del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza n. 120 del 1984) è nel caso di specie all'evidenza condizionata all'accoglimento della prima;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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