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Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 21/06/1972 (Rv. 359168 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DIVERSI PETITUM SOSTANZIALE - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DIVERSI PETITUM SOSTANZIALE - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando la parte faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia che alteri i presupposti e la natura della domanda proposta in prime cure, e modificando interamente i termini della controversia introduca un diverso petitum sostanziale sulla cui decisione verrebbe percio a mancare alla parte la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (nella specie, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a cambiale, il creditore sosteneva che il credito riguardava lo acconto del prezzo di una vendita. Nell'impugnare la sentenza dei primi giudici, che avevano ritenuto non conclusa la pretesa vendita, riguardante un immobile, per Mancanza di atto scritto, il creditore appellante chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per ingiustificata interruzione delle trattative nella somma corrispondente all'acconto anzidetto. La SC ha respinto il ricorso avverso la decisione che ha ritenuto inammissibile in appello detta domanda perche nuova, enunciando il principio di cui in massima). (V 1660'69, mass n 340605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)