Sez. 3, Sentenza n. 1660 del 13/05/1969 (Rv. 340605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - INTRODUZIONE DI NUOVO E PIU AMPIO PETITUM - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - INTRODUZIONE DI NUOVO E PIU AMPIO PETITUM - INAMMISSIBILITA.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando la parte faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa o piu ampia, che alteri i presupposti e la natura della domanda precisata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca per la prima volta in appello un nuovo e piu ampio 'petitum', sulla cui decisione verrebbe percio a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V. 2309-68, massima n.334616 2049-68, massima n.334153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)