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Sez. U, Sentenza n. 3108 del 01/04/1987 (Rv. 452204 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO CON ENTE LIRICO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452204-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO CON ENTE LIRICO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le controversie inerenti a contratto di scrittura artistica con un ente pubblico non economico (nella specie, ente lirico) esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e spettano alla cognizione del giudice ordinario, qualora il contratto medesimo, come consentito dalla disciplina del personale artistico di cui alla legge 8 gennaio 1979 n. 8, contempli non un rapporto di lavoro subordinato, ma di lavoro autonomo, con riferimento e compenso per singole prestazioni. (V 3841/84, mass n 435798).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 8 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)