Sez. U, Sentenza n. 2087 del 04/05/1989 (Rv. 462666 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONI ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONI ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONE.*
Le controversie inerenti a contratto di scrittura artistica con un ente pubblico non economico (nella specie, ente lirico) esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e spettano alla cognizione del giudice ordinario, qualora il contratto medesimo, come consentito dalla disciplina del personale artistico di cui alla legge 8 gennaio 1979 n. 8, contempli non un rapporto di lavoro subordinato, ma di lavoro autonomo, con riferimento e compenso a singole prestazioni. (V 3841/84, mass n 435798; (Conf 3108/87, mass n 452204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 8 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)