Sez. L, Sentenza n. 3215 del 14/02/2006 (Rv. 589197 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale docente e non docente - Regolamentazione del rapporto - Legislazione statale - Eventuale legislazione regionale - Incidenza sui diritti del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato relativo agli istituti di istruzione professionale appartiene alla competenza legislativa statale, mentre l'eventuale normativa regionale non incide sui diritti spettanti al prestatore di lavoro e, tra questi, sull'anzianità di servizio.In particolare, l'istituzione di un albo dei docenti e di un elenco del personale non docente, ove prevista - come nella specie - dalla legge reg. applicabile, incide nei rapporti tra la singola Regione e gli enti gestori e nell'ambito della mobilità, ma non condiziona nè influisce in alcun modo sui diritti del prestatore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere di pubblicità legale dell'Albo e dell'Elenco del personale scolastico docente e non docente previsti dalla Regione Puglia con legge n.54 del 17 ottobre 1978, e la rilevanza dell'iscrizione in essi al fine di ricostruire l'anzianità effettiva di una insegnante).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)