Sez. L, Sentenza n. 5511 del 14/03/2006 (Rv. 587913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Insegnante - Assunzione con contratto a termine di diritto privato presso un centro di assistenza sociale convenzionato con la Regione - Conversione della pluralità di rapporti di lavoro a termine, contrastanti con le previsioni della legge n. 230 del 1962, in un unico rapporto a tempo indeterminato - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 51 del d.P.R. n. 1525 del 1963, laddove consente l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante per corsi di insegnamento professionale di breve durata, non si pone in contrasto con la disciplina sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a suo tempo vigente (legge n. 230 del 1962)ed al contrario, dato il suo rango di norma subprimaria, ne costituisce integrazione; ne consegue che, in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine, il rapporto di lavoro si converte fin dall'inizio in assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962. (Fattispecie relativa all'assunzione di un insegnante presso una Onlus di assistenza sociale, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in regime di convenzione con una Regione).
Riferimenti normativi: DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 51 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)