Sez. U, Sentenza n. 1879 del 21/02/1987 (Rv. 451202 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INPS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA RILEVANZA, SULL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DI UNA REQUISIZIONE AZIENDALE SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INPS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - QUESTIONI RELATIVE ALLA RILEVANZA, SULL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DI UNA REQUISIZIONE AZIENDALE SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIVA.*
Nella controversia promossa dall'i.N.P.S. davanti al giudice ordinario, per conseguire la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi assicurativi, le questioni inerenti alla Rilevanza sull'Obbligo contributivo di una requisizione aziendale subita da detto convenuto attengono al fondamento nel merito della pretesa, non alla giurisdizione, né, in particolare, possono configurare un difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda, ravvisabile solo nel diverso caso in cui manchi nell'ordinamento una norma o principio astrattamente idonei a tutelare la posizione dedotta in giudizio. Ne consegue l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione alle suddette questioni. (V 5363/84, mass n 437074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)