Sez. U, Sentenza n. 5363 del 22/10/1984 (Rv. 437074 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - CONTROVERSIE PER IL RILASCIO DELLO IMMOBILE PROMOSSA DAL LOCATORE - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO - IMPROPONIBILITÀ DELLE DOMANDE PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - CONTROVERSIE PER IL RILASCIO DELLO IMMOBILE PROMOSSA DAL LOCATORE - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO - IMPROPONIBILITÀ DELLE DOMANDE PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione si verifica esclusivamente quando, alla stregua dei fatti allegati, non si rinvenga nell'ordinamento alcuna norma o principio astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale. Pertanto, nella controversia per il rilascio di immobile locato, promossa da chi assuma la qualità di locatore, la contestazione di tale qualità da parte del convenuto non può valere a far escludere la giurisdizione del giudice ordinario, sotto l'indicato profilo dell'improponibilità della domanda, in quanto investe il fondamento nel merito della domanda medesima, cioè la concreta sussistenza di una posizione che l'ordinamento astrattamente tutela come diritto soggettivo azionabile dinanzi a quel giudice. (V 4599/81, mass n 415309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)