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Sez. 1, Sentenza n. 11661 del 23/06/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174099 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174099-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

In materia di reati concernenti le armi, per la applicazione della attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 se criteri primari di valutazione sono il numero e la potenzialità delle armi, il giudice del merito può, con suo potere discrezionale, prendere in considerazione ogni altra circostanza utile a precisare l'entità del fatto. (V mass n 157250).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)