Sez. 1, Sentenza n. 11661 del 23/06/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174099 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
In materia di reati concernenti le armi, per la applicazione della attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 se criteri primari di valutazione sono il numero e la potenzialità delle armi, il giudice del merito può, con suo potere discrezionale, prendere in considerazione ogni altra circostanza utile a precisare l'entità del fatto. (V mass n 157250).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)