Sez. 2, Sentenza n. 13447 del 27/04/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182235 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In materia di reati concernenti le armi, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, il giudice di merito deve tener conto in via principale del numero e della potenzialità delle armi e in subordine può prendere in considerazione ogni altra circostanza utile a precisare l'entità del fatto. (nella fattispecie il giudice di merito, nel qualificare il fatto non di lieve entità, ha dato maggior rilievo sia alla "buona" micidialità dell'arma e sia alla inquietante personalità (pericoloso rapinatore e spacciatore) di colui al quale l'imputato l'aveva ceduta). (Conf mass n 170960; (Conf mass n 174099).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)