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Sez. U, Sentenza n. 3876 del 07/09/1989 (Rv. 463731 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DI CANTIERI-SCUOLA - RAPPORTO CON I DIPENDENTI DI QUESTI ULTIMI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463731-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONE DI CANTIERI-SCUOLA - RAPPORTO CON I DIPENDENTI DI QUESTI ULTIMI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

I cantieri-scuola previsti dall'art. 59 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), la cui gestione sia esercitata da un ente pubblico, costituiscono strutture le quali, essendo intese principalmente a soddisfare un'esigenza politico-sociale di carattere generale (in favore dei disoccupati, per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità) in base alla disciplina dettata dalle amministrazioni centrali dello stato, restano del tutto estranee all'apparato organizzativo istituzionale dell'ente pubblico concessionario, il quale ha in proposito poteri di mera gestione, e costituiscono aziende a sè stanti, aventi natura privatistica. Pertanto, il lavoratore dipendente dai predetti cantieri, siccome non inserito nell'organizzazione istituzionale dell'ente pubblico, è soggetto di un rapporto non di pubblico impiego ma di lavoro privato, con l'ulteriore conseguenza che le controversie ad esso relative sono devolute - pur dopo il trasferimento alle regioni (art. 36 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616) delle funzioni amministrative già esercitate in materia dallo stato - alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 1497/82, mass n 419314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 59, Legge 06/08/1975 num. 418, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)