Sez. U, Sentenza n. 1497 del 09/03/1982 (Rv. 419314 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - SCUOLE PROFESSIONALI - CANTIERI SCUOLA EX LEGGE N. 264 DEL 1949 - APERTURA AUTORIZZATA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI - STRUTTURE ESTRANEE ALL'APPARATO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI CONCESSIONARI - CONFIGURABILITÀ - LAVORATORI OCCUPATI IN UNO DI TALI CANTIERI - RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE CONCESSIONARIO DEL CANTIERE - ESCLUSIONE - CON IL CANTIERE STESSO - CONFIGURABILITÀ.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - SCUOLE PROFESSIONALI - CANTIERI SCUOLA EX LEGGE N. 264 DEL 1949 - APERTURA AUTORIZZATA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI - STRUTTURE ESTRANEE ALL'APPARATO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI CONCESSIONARI - CONFIGURABILITÀ - LAVORATORI OCCUPATI IN UNO DI TALI CANTIERI - RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE CONCESSIONARIO DEL CANTIERE - ESCLUSIONE - CON IL CANTIERE STESSO - CONFIGURABILITÀ.*
I cantieri-scuola previsti, per soddisfare un'esigenza politico- sociale di carattere generale (addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati), dalla legge 29 aprile 1949 n. 264 (concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), ove l'apertura di essi sia stata autorizzata in favore di enti pubblici, configurano, essendo soggetti ad una disciplina centralizzata e rimessa in tutti i suoi aspetti ai ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, strutture del tutto estranee all'apparato organizzativo istituzionale degli enti concessionari e sottratte al potere organizzatorio dei medesimi, dotati, al riguardo, di poteri di mera gestione. Conseguentemente, i lavoratori occupati in uno di tali cantieri non possono considerarsi soggetti di un rapporto di lavoro con l'ente concessionario del cantiere, non essendo in alcun modo inseriti nell'organizzazione dell'ente stesso, predisposta per l'attuazione dei suoi fini istituzionali, ma sono invece legati da un rapporto di lavoro con il cantiere stesso, costituente azienda privatistica a sè stante, che, non avendo natura di rapporto d'impiego pubblico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 50, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 59, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 61 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)