Sez. 2, Sentenza n. 257 del 03/02/1971 (Rv. 349712 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO O RICONOSCIMENTO DELLE PROVE FALSE - INDICAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DELLE DENUNCE PENALI - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO O RICONOSCIMENTO DELLE PROVE FALSE - INDICAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DELLE DENUNCE PENALI - INSUFFICIENZA.*
Il riconoscimento o l'accertamento della falsita delle prove non possono verificarsi nello stesso giudizio di revocazione e pertanto devono essere indicati dall'attore in revocazione nella relativa istanza. A tal fine non e sufficiente l'indicazione di denunce presentate in Sede penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)