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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 03/02/1971 (Rv. 349712 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO O RICONOSCIMENTO DELLE PROVE FALSE - INDICAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DELLE DENUNCE PENALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349712-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - CITAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO O RICONOSCIMENTO DELLE PROVE FALSE - INDICAZIONE - NECESSITA - INDICAZIONE DELLE DENUNCE PENALI - INSUFFICIENZA.*

Il riconoscimento o l'accertamento della falsita delle prove non possono verificarsi nello stesso giudizio di revocazione e pertanto devono essere indicati dall'attore in revocazione nella relativa istanza. A tal fine non e sufficiente l'indicazione di denunce presentate in Sede penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)