Sez. 1, Sentenza n. 426 del 05/02/1975 (Rv. 373686 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - FALSITA - RICONOSCIMENTO O ACCERTAMENTO - EFFETTUAZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - FALSITA - RICONOSCIMENTO O ACCERTAMENTO - EFFETTUAZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Ai fini della revocazione prevista dall'art 395 n 2 cod proc civ il riconoscimento o l'accertamento della falsita delle prove non puo effettuarsi nello stesso giudizio di revocazione, perche l'atto contenente il riconoscimento stesso deve essere indicato da chi agisce in revocazione nella relativa istanza. Prove sopravvenute nel corso del giudizio non vanno in nessun caso prese in esame per integrare il motivo di revocazione specificamente dedotto. (V 257/71, mass n 349712; 1741/70, mass n 347695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)