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Sez. 1, Sentenza n. 5218 del 21/04/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201206 - 01

Imputato - Identità personale | Difficoltà o incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalità dell'imputato - Proscioglimento per essere rimasto ignoto l'autore del reato - Legittimità - Esclusione - Assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201206-01

Imputato - Identità personale

La formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalità del predetto. (Nella fattispecie era stato dichiarato non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del fatto nei confronti di straniero, imputato del reato di cui all'art. 630 cod. pen. perché vi erano fondati dubbi sul fatto che le generalità del pervenuto, non identificato a mezzo di documento valido e probante, fossero quelle indicate ed, inoltre, difettava qualsiasi altro elemento per potere pervenire ad una sua effettiva identificazione). (V. anche sent. n. 542, sez. prima, in proc. Milosiu).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)