Sez. 3, Sentenza n. 7854 del 03/06/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211356 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Attribuzione del reato a soggetto già individuato fisicamente - Identità anagrafica raggiunta sulla sola base delle dichiarazioni rese - Sufficienza - Ragione.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE
L'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, avvenuta sulla base delle dichiarazioni dello stesso e non confortate da alcun elemento di riscontro consente di pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato, non potendosi ritenere che lo stesso abbia fornito false generalità. In caso di errore e/o di accertata falsità delle generalità dichiarate soccorrono specifici rimedi, con particolare riferimento alla fase esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)