Sez. 1, Sentenza n. 7279 del 15/12/1976 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136121 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENA - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENA - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO - ESTREMI.*
La misura della diminuzione di pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate, costituisce l'oggetto di una tipica facolta discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo Obbligo di motivazione, non e tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione ma puo limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata, la quale e insindacabile in Sede di legittimita qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. E il contenuto di tale Obbligo di motivazione, mentre si attenua sino ad essere adempiuto anche con una sintetica espressione qualora la riduzione di pena sia apportata in misura superiore o anche pari a quella media consentita, si intensifica si da richiedere una piu specifica enunciazione degli elementi valutati e un piu rigoroso controllo della logicita del criterio adottato, quanto piu la riduzione di pena sia apportata in misura esigua, molto inferiore a quella consentita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 67, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)