Sez. 1, Sentenza n. 5240 del 02/10/1979 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145084 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONCESSIONI DI PIU ATTENUANTI - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLA ENTITA DI CIASCUNA DIMINUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONCESSIONI DI PIU ATTENUANTI - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLA ENTITA DI CIASCUNA DIMINUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
Non vi e Obbligo specifico di motivazione sulla entita di ciascuna diminuzione quando il giudice di merito, prendendo come base la pena minima edittale, riduca sensibilmente detta pena per effetto della concessione di due distinte ed autonome attenuanti. In questo caso, non avendo l'imputato nessun diritto di ottenere il massimo della diminuzione per la concessione delle attenuanti, e nessun interesse a dolersi della sensibile diminuzione effettuata sul minimo edittale, e sufficiente la sola indicazione delle ragioni che giustifichino l'esistenza delle circostanze, valendo le stesse a dimostrare come sia stato fatto uso da parte del giudice di merito del potere discrezionale relativo alla graduazione della pena. (Conf mass nn 136121, 10454, 107563).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)