Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 12/05/1990 (Rv. 467112 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE DECRETATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA MUNICIPALE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - PRONUNCIA SULLA OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESPROPRIAZIONE DECRETATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA MUNICIPALE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - PRONUNCIA SULLA OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad espropriazione disposta dal Presidente della giunta provinciale di Bolzano in favore di un comune, per la realizzazione di opera pubblica di pertinenza di quest'ultimo, la provincia, destinataria a fini meramente amministrativi della notificazione dell'opposizione contro la stima dell'indennità (art. 14 della legge prov. 20 agosto 1972 n. 15, e successive modificazioni, alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 767 del 1988), non è soggetto del rapporto espropriativo, e, pertanto, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia pronunciato su detta opposizione, liquidando l'indennità, ancorché sia stata parte del relativo giudizio.*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)