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Sez. 1, Sentenza n. 7687 del 07/06/2000 (Rv. 537345 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Provincia di Bolzano - Espropriazione per la realizzazione di opera pubblica da parte di un Comune - Stima - Opposizione - Legittimazione passiva della provincia - Esclusione - Conseguenze - Nel caso di cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale nei confronti della Provincia - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537345-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Con riguardo ad espropriazione disposta dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano in favore di un Comune, per la realizzazione di opera pubblica di pertinenza di quest'ultimo, la Provincia non è soggetto del rapporto espropriativo e non è legittimata passivamente al giudizio di opposizione; pertanto, qualora gli espropriati non si limitino a notificare alla Provincia l'opposizione contro la stima dell'indennità a fini meramente amministrativi ma ne chiedano la soccombenza, in accoglimento delle domande proposte, qualora la causa venga definita per cessazione della materia del contendere, si verifica nei confronti della Provincia un'ipotesi di soccombenza virtuale e giustamente il giudice di merito condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in suo favore.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)