Sez. 5, Sentenza n. 1343 del 27/11/1967 Ud. (dep. 27/01/1968) Rv. 106598 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE FALLIMENTARE - DOLO - NOZIONE - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE - DIFFERENZA.*
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE FALLIMENTARE - DOLO - NOZIONE - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE - DIFFERENZA.*
Il reato di ricettazione fallimentare richiede soltanto che l'agente sia consapevole di acquistare o di ricevere beni provenienti da una impresa in dissesto, mentre il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione esige che il concorrente estraneo, acquirente dei beni distratti, oltre alla conoscenza della provenienza dei beni, abbia la coscienza e la volonta di aiutare l'imprenditore dissestato a sottrarre i beni a frustare le garanzie dei creditori. (Conf.101494, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 232 com. 3 n. 2, Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)