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Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 20/03/1987 Ud. (dep. 24/04/1987) Rv. 175784 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 232 ULT. PARTE LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - AL SOLO IMPRENDITORE ACQUIRENTE - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175784-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 232 ULT. PARTE LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - AL SOLO IMPRENDITORE ACQUIRENTE - CASO DI SPECIE.*

In tema di reati fallimentari, la circostanza di cui all'art. 232 ultima parte della legge fallimentare si applica solo allo imprenditore acquirente e non quindi a colui che abbia sottratto o distratto i beni del fallito per cui non colpisce l'eventuale condotta criminosa posta in essere da soggetti da esso diversi. (nella specie, al funzionario di banca che aveva concorso alla bancarotta per distrazione era stata applicata l'aggravante in parola). (V mass n 106598; (V mass n 134232).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)