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Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 25/02/1999 (Rv. 523634 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Opponibilità al nudo proprietario - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523634-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO

Il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 cod. civ., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario, soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)