Sez. 1, Sentenza n. 1142 del 30/03/1976 (Rv. 379821 - 01)
DIRITTI REALI - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - OPPONIBILITA AL NUDO PROPRIETARIO - NUDO PROPRIETARIO EREDE DELL'USUFRUTTUARIO - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DOPO LA RINUNZIA ALL'USUFRUTTO - OPPONIBILITA DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - OPPONIBILITA AL NUDO PROPRIETARIO - NUDO PROPRIETARIO EREDE DELL'USUFRUTTUARIO - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DOPO LA RINUNZIA ALL'USUFRUTTO - OPPONIBILITA DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
L'erede, subentrando nella posizione giuridica del de cuius soltanto a partire dalla morte di questi, non puo essere considerato parte dei contratti conclusi dal defunto per il periodo anteriore al suddetto evento, ma, al contrario, conserva la sua posizione di terzo rispetto a tutti gli effetti, non aventi carattere di durata che siano ricollegabili al momento della conclusione dei detti contratti. Ne consegue che, ai fini della opponibilita al nudo proprietario delle locazioni poste in essere dall'usufruttuario, anche nel caso in cui il nudo proprietario sia succeduto mortis causa a quest'ultimo dopo la rinunzia all'usufrutto, il contratto di locazione resta opponibile al nudo proprietario soltanto se e dal momento in cui abbia acquistato, per effetto della registrazione, data certa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 999, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)