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Sez. 1, Sentenza n. 1674 del 05/06/1971 (Rv. 352122 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - SUPERFICIE - IN GENERE - COSTRUZIONI SUL SUOLO - ACQUISTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - APPLICABILITA NELLA COMPROPRIETA DEL SUOLO - EFFETTI - COMUNIONE PRO INDIVISO DELLA COSTRUZIONE - LIMITI - TITOLO CONTRARIO - CONVENZIONALE COSTITUZIONE DI SUPERFICIE.*
Stato
decisa il 1971-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352122-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - SUPERFICIE - IN GENERE - COSTRUZIONI SUL SUOLO - ACQUISTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO - APPLICABILITA NELLA COMPROPRIETA DEL SUOLO - EFFETTI - COMUNIONE PRO INDIVISO DELLA COSTRUZIONE - LIMITI - TITOLO CONTRARIO - CONVENZIONALE COSTITUZIONE DI SUPERFICIE.*

Il principio dell'accessione, per il quale il proprietario del suolo acquista, ipso iure, per effetto e nel momento della incorporazione delle opere, le costruzioni che da altri vi siano eseguite e che, applicato all'ipotesi di comproprieta del terreno, importa la conseguenza che la costruzione ricada in comunione pro indiviso fra tutti i proprietari, secondo quote ideali proporzionali alle quote di proprieta del suolo - puo essere derogato, in virtu di titolo contrario ed a norma dell'art 934 cod civ, in materia di condominio di edifici, che sia costituito sul suolo comune per contratto anteriore al sorgere del fabbricato attraverso la Costituzione della proprieta superficiaria, in forza di un accordo che alla citata comproprieta di quote ideali sostituisca la proprieta separata di singoli piani o appartamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)