diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 16323 del 18/06/2019 (Rv. 654337 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative – Intermediazione finanziaria – Art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – Individuazione del soggetto passivo – Criteri – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654337-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'art. 190 TUF, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, nel sanzionare le violazioni poste in essere dai "soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati", adottando un criterio della responsabilità effettiva dei soggetti che agiscono nell'ambito dell'organizzazione dell'intermediario, cioè della funzione effettivamente svolta, è applicabile in ogni caso in cui il soggetto che la svolge sia inserito all'interno della struttura aziendale, senza che possa assumere rilievo discriminante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opponente responsabile della violazione pur non essendo egli dipendente della banca, reputando sufficiente il dato fattuale che fosse componente del suo comitato finanza e quindi fosse inserito all'interno della struttura aziendale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 4 lett. A)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)