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Sez. 2 - , Sentenza n. 15352 del 31/05/2023 (Rv. 667967 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Individuazione del soggetto passivo - Criteri - Assenza di qualifica formale - Irrilevanza - Svolgimento in concreto di attività gestoria - Rilevanza.
Stato
decisa il 2023-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667967-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un criterio di imputazione della responsabilità fondato sull'attività in concreto esercitata dai soggetti inseriti all'interno dell'organizzazione dell'intermediario, senza che al riguardo sia necessaria alcuna qualifica formale.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)