Sez. 5, Sentenza n. 389 del 08/03/1982 Cc. (dep. 01/04/1982) Rv. 153035 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITÀ.*
Contro il provvedimento di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, anche se abnorme, l'impugnazione non è proponibile per Mancanza di interesse perché non idonea a rimuovere o modificare la situazione processuale determinatasi per effetto del provvedimento. (Conf. Mass. N. 102483. Nel senso che è impugnabile solo in caso di abnormità: 142743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)