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Sez. 5, Sentenza n. 389 del 08/03/1982 Cc. (dep. 01/04/1982) Rv. 153035 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153035-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITÀ.*

Contro il provvedimento di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, anche se abnorme, l'impugnazione non è proponibile per Mancanza di interesse perché non idonea a rimuovere o modificare la situazione processuale determinatasi per effetto del provvedimento. (Conf. Mass. N. 102483. Nel senso che è impugnabile solo in caso di abnormità: 142743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)