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Sez. 2, Ordinanza n. 2345 del 03/06/1966 Cc. (dep. 06/09/1966) Rv. 102483 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1966-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102483-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - A TEMPO INDETERMINATO - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*

Il provvedimento di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato non e soggetto ad alcuna impugnazione (nota: nella specie, avendo il giudice disposto contestualmente il rinvio del dibattimento e la concessione della liberta provvisoria, si e ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione solo per la statuizione relativa a tale beneficio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)