Sez. L, Sentenza n. 8713 del 09/08/1991 (Rv. 473468 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Tardività della denuncia della malattia verificatasi nei termini tabellari - Non indennizzabilità - Esclusione - Condizione - Malattia non verificatasi nei relativi termini e malattia non tabellata - Indennizzabilità - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere
Alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), la tardività della denuncia, da parte del lavoratore, della malattia professionale verificatasi nei termini tabellari non ne comporta automaticamente la non indennizzabilità, fermo, peraltro, l'onere del lavoratore di provare - al fine di avvalersi delle presunzioni (a lui favorevoli) discendenti dal carattere tabellare della malattia - che la stessa si è effettivamente verificata nei termini predetti, mentre nel caso contrario (cioè di malattia tabellata non verificatasi nei relativi termini), come nel caso di malattia non tabellata, l'indennizzabilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, esige la prova della natura professionale della malattia e della sua dipendenza dalla lavorazione morbigena.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 254 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)