Sez. L, Sentenza n. 4232 del 13/04/1995 (Rv. 491800 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Illegittimità del termine ex art. 134 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sentenza costituzionale n. 179 del 1988 - Effetti - Carattere professionale della malattia e dipendenza dalla lavorazione morbigena - Prova dell'assicurato oltre i termini indicati in tabella - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
A seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono, da parte dell'assicurato, della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'industria sono dovute sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine l'assicurato è ammesso a provare che la malattia, pur essendosi verificata oltre i termini indicati nell'apposita tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena alla quale era addetto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)