Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 11/05/1973 (Rv. 363836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL NON SUPERAMENTO DEI DUE TERZI DI RIDUZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL NON SUPERAMENTO DEI DUE TERZI DI RIDUZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Qualora in Sede di accertamento dei presupposti del diritto alla pensione di invalidita sia stato escluso dal giudice del merito che l'infermita riscontrata abbia ridotto di oltre due terzi la capacita dell'operaio assicurato, la Corte di Cassazione, investita della controversia, deve cassare con rinvio la sentenza in applicazione dello jus superveniens, prodottosi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte in cui prevede detta misura di riduzione, anziche quella della meta, come per gli impiegati. (Conf 1021/72, mass n 357494).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)