Sez. 2, Sentenza n. 1091 del 10/04/1972 (Rv. 357494 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*
In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971, n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 193 9, n 636, nella parte in cui considerava invalido, ai fini del trattamento pensionistico, l'operaio assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come stabilito per gli impiegati, deve considerarsi invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio o di impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermita e difetto fisico o mentale, a meno della meta. E, dovendo la norma dichiarata incostituzionale essere disapplicata, d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con cui il giudice del merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della sua capacita di guadagno a meno di un terzo va cassata con rinvio. (Conf 1087'72, mass n 357490; 181'72, mass n 355967).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)