Sez. 2 - , Sentenza n. 15182 del 04/06/2019 (Rv. 654082 - 02)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Azione di rendiconto - Autonomia rispetto alla domanda di scioglimento della comunione - Conseguenze.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)