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Sez. 2, Sentenza n. 5861 del 23/05/1991 (Rv. 472336 - 01)

Decisione - Decisione giudiziale - In genere | Azione di rendiconto o di pagamento di migliorie - Domanda riconvenzionale - Necessità - Termine per la proposizione.
Stato
decisa il 1991-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472336-01

Decisione - Decisione giudiziale - In genere

Con riguardo ad una comunione la resa dei conti, così come il pagamento delle migliorie, oltre che operazioni inserite nel relativo procedimento di divisione possono costituire anche obblighi a sè stanti, sicché, l'azione di rendiconto e quella di pagamento delle migliorie sono autonome e distinte rispetto alla domanda di scioglimento della comunione. Ne consegue che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto od il pagamento delle migliorie deve essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ. che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio, a meno che la controparte non abbia accettato il contraddittorio su di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)