Sez. 3, Sentenza n. 219 del 21/10/2004 Ud. (dep. 12/01/2005) Rv. 230915 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE | Richiesta subordinata ad integrazione probatoria - Accoglimento - Requisiti dell'integrazione probatoria richiesta - Necessità ai fini del giudizio - Compatibilità con l'economia processuale del rito - Criteri di valutazione della complessità probatoria.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE
Il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato all'integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito. Per verificare tale secondo requisito, il giudice deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il P.M. sarà indotto a chiedere, non può invece tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen., trattandosi di una complicazione istruttoria meramente eventuale, non pronosticabile al momento della decisione sull'ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente non dalle richieste probatorie dell'imputato, ma dall'esito delle prove assunte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)