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Sez. 1, Sentenza n. 11264 del 10/10/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 202848 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Presupposti - Definibilità allo stato degli atti - Nozione - Giudizio "ex ante" - Conseguenze - Rigetto della richiesta da parte del G.I.P. - Controllo da parte del giudice del dibattimento - Criteri.
Stato
decisa il 1995-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202848-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere

In tema di giudizio abbreviato, la nozione di deducibilità allo stato degli atti ha il proprio referente in un giudizio "ex ante", proiettato retrospettivamente sulle condizioni probatorie esistenti, al momento dell'udienza preliminare, onde, ai fini del giudizio prognostico finalizzato a verificare se sia stata giustamente respinta la richiesta del rito abbreviato, è sufficiente che il giudice del dibattimento accerti che il G.I.P. ha ragionevolmente ritenuto utile l'acquisizione di ulteriori elementi, anche se l'istruzione dibattimentale non abbia poi apportato alcun contributo ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)