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Sez. 3, Sentenza n. 72 del 18/01/1966 Ud. (dep. 23/05/1966) Rv. 101493 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - SOCIETA - APPROPRIAZIONE DEI BENI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101493-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - SOCIETA - APPROPRIAZIONE DEI BENI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Costituisce bancarotta fraudolenta per distrazione (art 216, n 1, legge fallimentare) qualsiasi atto, diverso dalla dissipazione o dall'occultamento, mediante il quale i beni di spettanza dell'impresa e che dovrebbero rappresentare la garanzia dei creditori, sono destinati a scopo diverso da quello dovuto e distolti dal patrimonio dell'impresa senza adeguato corrispettivo. In caso di societa, nella previsione di tale fattispecie criminosa rientra anche l'ipotesi della appropriazione dei beni medesimi da parte di taluno degli amministratori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)