Sez. 5, Sentenza n. 676 del 24/04/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104699 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - BENI DELL'IMPRESA CHE RICEVANO ALTRA DESTINAZIONE SENZA EQUIVALENTE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - BENI DELL'IMPRESA CHE RICEVANO ALTRA DESTINAZIONE SENZA EQUIVALENTE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Sussiste l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le volte che i beni destinati all'Esercizio di un'impresa - fra essi compresi i beni e le attivita che possano all'imprenditore affluire nel circolo della sua Azione - ricevano un'altra destinazione senza un determinato equivalente, in guisa che le garanzie che quei beni offrivano ai terzi risultino compromesse e diminuite. (Conf 101493, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)